L’offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli predisposti, ovvero il superamento della capacità ricettiva consentita con l’aggiunta di letti permanenti, fatta salva l’ipotesi di deroga di cui all’articolo 95, comma 11, comporta l’applicazione di una sanzione Lex pecuniaria amministrativa da 500 euro a 1.500 euro. (Sanzioni amministrative relative alla somministrazione di alimenti e bevande) B) mancata consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, dell’elenco dei beni oggetto di vendita, baratto, proposta o esposizione, ovvero accertata incompletezza o non veridicità del medesimo elenco. B) sospende l’attività per più di dodici mesi senza comunicarne la sospensione al Comune, ovvero, anche in presenza di comunicazione, supera il limite massimo di trentasei mesi senza riattivazione dell’esercizio commerciale; A) non inizia l’attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio ovvero entro due anni, qualora trattasi di una grande struttura di vendita, salvo comunicazione di proroga autorizzata in caso di comprovata necessità; Disposizioni sanzionatorie in materia di attività commerciale e somministrazione di alimenti e bevande
Per le finalità di cui all’articolo 133, comma 1, lettera e), numero 2), è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. Per le finalità di cui all’articolo 133, comma 1, lettera a), numero 3), è autorizzata la spesa complessiva di 6 milioni di euro, suddivisa in ragione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. Per le finalità di cui all’articolo 129, comma 1, lettere a) e b), è autorizzata la spesa complessiva di 8 milioni di euro, suddivisa in ragione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. Per le finalità di cui all’articolo 79, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro, suddivisa in ragione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. Per le finalità di cui all’articolo 79, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n.
I centri per soggiorni sociali sono strutture gestite da enti o associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale o locale per finalità ricreative, culturali e sociali, esclusivamente per i propri associati, idonee a ospitare, in locali attrezzati per il pernottamento, gruppi di persone per soggiorni non inferiori a cinque giorni, a tariffe agevolate. Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione. Le residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence forniscono alloggio e servizi accessori esclusivamente o prevalentemente in unità abitative. C) alle mostre-scambio esclusivamente di auto e moto d’epoca che non abbiano frequenza superiore a due volte all’anno.
I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni ovvero privi di assegnazione possono essere assegnati giornalmente in via provvisoria, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti che abbiano il maggior numero di presenze nel mercato o nella fiera. I posteggi, tutti o parte di essi, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita, ovvero con attrezzatura permanente installata. La concessione del posteggio isolato ovvero nei mercati di cui all’articolo 37 è rilasciata previa procedura a selezione pubblica in base ai criteri di priorità e per la durata di dieci anni e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l’azienda commerciale.
- Per le finalità di cui all’articolo 129, comma 1, lettere a) e b), è autorizzata la spesa complessiva di 8 milioni di euro, suddivisa in ragione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n.
- 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) Titolo n.
- Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio, è approvato un avviso per l’istituzione dell’elenco dei manager di distretto in base al quale i soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono presentare istanza di iscrizione.
- I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni ovvero privi di assegnazione possono essere assegnati giornalmente in via provvisoria, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti che abbiano il maggior numero di presenze nel mercato o nella fiera.
- Ferme restando le competenze autorizzatorie di altri enti o strutture pubbliche in forza delle norme di settore in materia di eventi pubblici, le qualifiche di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale e regionale sono attribuite, a soli fini promozionali, con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio.
L’obiettivo dell’accordo tra distretti e piattaforme deve essere orientato all’adesione alla piattaforma da parte del maggior numero di imprese produttive del territorio di riferimento, affinché la spesa del credito welfare dei dipendenti delle imprese aderenti sia spendibile esclusivamente presso le attività commerciali locali aderenti alla piattaforma. Le associazioni di cui al comma 2 possono organizzare, in relazione alle proprie finalità statutarie, gite occasionali di durata non superiore a un giorno, riservate esclusivamente ai propri associati e appartenenti. La pubblicità del viaggio è effettuata esclusivamente a favore degli associati e deve in ogni caso consentire l’individuazione dell’agenzia di viaggio e turismo organizzatrice. B) fruizione dei servizi sociali esclusivamente da parte degli associati che, alla data di effettuazione del viaggio, siano iscritti all’associazione da almeno un anno, nonché dei loro familiari; La qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete esclusivamente a chi emette e produce i predetti cofanetti o voucher regalo.
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L’esercizio dell’attività di cui al presente articolo è soggetto a SCIA da presentare al SUAP del Comune sede del posteggio oggetto della concessione, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), ovvero al SUAP del Comune nel quale il richiedente ha la sede legale, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera b). A) su posteggi di mercati o fiere ovvero su posteggi isolati dati in concessione; I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano le altre attività commerciali, di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto compatibili.
Con riferimento ai trasferimenti di cui al comma 1, la Direzione centrale competente in materia di turismo può chiedere in ogni momento a PromoTurismoFVG informazioni, atti, documentazione o chiarimenti e indicare azioni correttive rispetto alle attività programmate. PromoTurismoFVG, in relazione a ciascuno dei trasferimenti di cui al comma 1, presenta alla Direzione centrale competente in materia di turismo relazioni semestrali con evidenza dello stato di avanzamento della spesa sostenuta e delle attività e dei progetti realizzati. PromoTurismoFVG può ricorrere, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, ad assunzioni con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile, nonché all’utilizzo in convenzione di personale delle amministrazioni del Comparto unico ai sensi dell’articolo 28, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n.